Art. 20. I Comuni compresi nei decreti indicati dall'articolo 1 sono tenuti a fermare il piano delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico o popolare, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La relativa spesa e' a carico dello Stato. I piani sono approvati con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche, anche se comportano varianti al piano regolatore vigente, entro 30 giorni dalla data di trasmissione da parte del Comune interessato. In caso di inerzia del Comune, il provveditore provvede di ufficio entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo comma, con spesa a carico del Comune. I predetti piani devono tener conto delle indicazioni dei piani di ricostruzione di cui all'articolo successivo.