Art. 20.

  I  Comuni compresi nei decreti indicati dall'articolo 1 sono tenuti
a  fermare  il  piano  delle  zone  da  destinare alla costruzione di
alloggi  a  carattere  economico  o popolare, ai sensi della legge 18
aprile  1962, n. 167, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. La relativa spesa e' a carico dello Stato.
  I  piani sono approvati con decreto del provveditore regionale alle
opere  pubbliche,  anche  se  comportano varianti al piano regolatore
vigente,  entro  30  giorni  dalla  data di trasmissione da parte del
Comune interessato.
  In  caso di inerzia del Comune, il provveditore provvede di ufficio
entro  i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al
primo comma, con spesa a carico del Comune.
  I  predetti piani devono tener conto delle indicazioni dei piani di
ricostruzione di cui all'articolo successivo.