Art. 21. Nei Comuni in cui sia piu' urgente l'opera di ricostruzione, anche con riferimento alla necessita' di trasferimento totale o parziale del centro abitato, il Ministro per i lavori pubblici, su proposta della delegazione speciale di cui all'articolo 23, puo' disporre, indipendentemente dall'applicazione del precedente articolo 20, che siano compilati piani di ricostruzione a cura dell'Ufficio del genio civile, d'intesa con l'Amministrazione comunale interessata, allo scopo di contemperare le esigenze inerenti ai lavori di ricostruzione con la necessita' di non compromettere il razionale futuro sviluppo degli abitanti. Le aree edificabili ricadenti nei piani di cui al precedente comma possono essere espropriate per le esigenze della ricostruzione delle opere pubbliche e degli edifici privati. Le opere relative sono dichirate indifferibili ed urgenti. Valgono, in quanto applicabili, gli articoli 7, 8 e 9 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e successive modificazioni. Le indennita' di espropriazione sono calcolate secondo l'articolo 12 della legge 18 aprile 1952, n. 167. I piani sono depositati per la durata di 15 giorni nella segreteria comunale. Essi sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentita la delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 23. Con lo stesso decreto sono decise le eventuali osservazioni od opposizioni al piano presentate nel termine indicato nel quinto comma. La compilazione dei piani di ricostruzione potra' essere affidata a liberi professionisti, mediante apposita convenzione, anche in deroga alle disposizioni di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936. La relativa spesa gravera' sui fondi autorizzati con la presente legge. La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a provvedere al finanziamento e alla esecuzione, sotto le direttive del Ministero dei lavori pubblici, delle opere pubbliche e delle espropriazioni inerenti all'attuazione dei piani di cui al presente articolo.