Art. 21.

  Nei  Comuni in cui sia piu' urgente l'opera di ricostruzione, anche
con  riferimento  alla  necessita' di trasferimento totale o parziale
del  centro  abitato,  il Ministro per i lavori pubblici, su proposta
della  delegazione  speciale  di  cui all'articolo 23, puo' disporre,
indipendentemente  dall'applicazione  del precedente articolo 20, che
siano  compilati piani di ricostruzione a cura dell'Ufficio del genio
civile,  d'intesa  con  l'Amministrazione  comunale interessata, allo
scopo di contemperare le esigenze inerenti ai lavori di ricostruzione
con  la  necessita' di non compromettere il razionale futuro sviluppo
degli abitanti.
  Le  aree edificabili ricadenti nei piani di cui al precedente comma
possono  essere espropriate per le esigenze della ricostruzione delle
opere  pubbliche  e  degli  edifici  privati.  Le opere relative sono
dichirate indifferibili ed urgenti.
  Valgono,  in  quanto applicabili, gli articoli 7, 8 e 9 della legge
27 ottobre 1951, n. 1402, e successive modificazioni.
  Le  indennita'  di espropriazione sono calcolate secondo l'articolo
12 della legge 18 aprile 1952, n. 167.
  I piani sono depositati per la durata di 15 giorni nella segreteria
comunale.
  Essi sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici,
sentita  la  delegazione  speciale del Consiglio superiore dei lavori
pubblici di cui all'articolo 23.
  Con  lo  stesso  decreto  sono  decise le eventuali osservazioni od
opposizioni  al  piano  presentate  nel  termine  indicato nel quinto
comma.
  La compilazione dei piani di ricostruzione potra' essere affidata a
liberi professionisti, mediante apposita convenzione, anche in deroga
alle  disposizioni di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
modificato  dalla  legge  10 dicembre 1953, n. 936. La relativa spesa
gravera' sui fondi autorizzati con la presente legge.
  La  Cassa  per  il  Mezzogiorno  e'  autorizzata  a  provvedere  al
finanziamento e alla esecuzione, sotto le direttive del Ministero dei
lavori   pubblici,  delle  opere  pubbliche  e  delle  espropriazioni
inerenti all'attuazione dei piani di cui al presente articolo.