Art. 23.

  Per  l'esame  dei piani di cui ai precedenti articoli e' istituita,
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
per  i  lavori  pubblici,  presso  il  Consiglio superiore dei lavori
pubblici, una delegazione speciale.
  La delegazione e' cosi' composta:
    il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che la
presiede;
    i  presidenti  della I e della VI Sezione del Consiglio superiore
dei lavori pubblici;
    due  componenti,  di  cui  uno della I e uno della VI Sezione del
Consiglio superiore stesso;
    il direttore generale dei servizi speciali;
    il direttore generale della edilizia statale e sovvenzionata;
    il direttore generale dell'urbanistica e delle opere igieniche;
    un rappresentante del Ministero dell'interno;
    un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;
    un rappresentante dell'I.N.A. Casa;
    un rappresentante dell'U.N.R.R.A. Casas;
    un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno;
    un rappresentante dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani
(A.N.C.I.);
    un rappresentante dell'Unione delle province di Italia (U.P.I.);
    un geologo;
    un urbanista.

  La delegazione ha, altresi', il compito:
    a) di suggerire provvedimenti per la piu' razionale distribuzione
territoriale  degli  interventi  del  Ministero dei lavori pubblici e
degli  altri enti incaricati della ricostruzione, sia in relazione ai
piani  regolatori e di ricostruzione in vigore, sia in relazione alla
compilazione di nuovi piani urbanistici;
    b)   di   formulare   proposte   per   regolare   l'azione  delle
Amministrazioni   pubbliche   e  degli  enti  locali  in  materia  di
ricostruzione nelle zone sinistrate;
    c)  di  indicare  i  criteri  per il coordinamento dell'azione di
tutti gli enti interessati alla ricostruzione;
    d)  di  esprimere  il  proprio  parere  su  progetti  tipo che le
Amministrazioni  e gli Enti incaricati della ricostruzione avessero a
proporre  anche  agli  effetti  della  unificazione e modulazione dei
sistemi costruttivi per una piu' rapida applicazione degli interventi
nelle zone interessate;
    e)  di  delegare  uno  o piu' dei propri componenti a partecipare
all'esame  dei  progetti  sottoposti  all'approvazione  degli  organi
tecnici dell'Amministrazione dei lavori pubblici.