Art. 24. Il Ministro per le finanze, per i Comuni indicati a norma dell'articolo 1, ha facolta' di autorizzare la sospensione della riscossione fino al 30 giugno 1963 della imposta e sovrimposta sul reddito dominicale, dell'imposta sul reddito agrario, dell'imposta e sovrimposta sul reddito dei fabbricati, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e relative addizionali e dell'imposta complementare.