Art. 24.

  Il  Ministro  per  le  finanze,  per  i  Comuni  indicati  a  norma
dell'articolo  1,  ha  facolta'  di  autorizzare la sospensione della
riscossione  fino  al  30 giugno 1963 della imposta e sovrimposta sul
reddito  dominicale, dell'imposta sul reddito agrario, dell'imposta e
sovrimposta  sul  reddito dei fabbricati, dell'imposta sui redditi di
ricchezza mobile, dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e
le professioni e relative addizionali e dell'imposta complementare.