Art. 25.

  L'Amministrazione   finanziaria  provvede  d'ufficio  entro  il  31
dicembre  1962,  ad  effettuare  la  verifica dei danni riportati dai
fabbricati siti nei Comuni indicati a norma dell'art. 1.
  Indipendentemente  dalla  dichiarazione  dei  redditi da presentare
entro  il  31  marzo  1963, i possessori dei fabbricati possono anche
presentare domanda di sgravio al funzionario che esegue la verifica.
  Sulla  base  delle  verifiche  eseguite,  l'Ufficio  fa  luogo allo
sgravio   dell'imposta   sul   reddito   dei  fabbricati  e  relative
sovrimposte a decorrere dal 21 agosto 1962.
  In ciascun Comune i risultati delle verifiche saranno comunicati, a
cura  dell'ufficio,  al  sindaco, mediante apposito elenco, che sara'
pubblicato per trenta giorni nell'albo comunale.
  Contro  le  risultanze  dell'elenco  ogni possessore puo' ricorrere
alla Commissione distrettuale delle imposte.