Art. 25. L'Amministrazione finanziaria provvede d'ufficio entro il 31 dicembre 1962, ad effettuare la verifica dei danni riportati dai fabbricati siti nei Comuni indicati a norma dell'art. 1. Indipendentemente dalla dichiarazione dei redditi da presentare entro il 31 marzo 1963, i possessori dei fabbricati possono anche presentare domanda di sgravio al funzionario che esegue la verifica. Sulla base delle verifiche eseguite, l'Ufficio fa luogo allo sgravio dell'imposta sul reddito dei fabbricati e relative sovrimposte a decorrere dal 21 agosto 1962. In ciascun Comune i risultati delle verifiche saranno comunicati, a cura dell'ufficio, al sindaco, mediante apposito elenco, che sara' pubblicato per trenta giorni nell'albo comunale. Contro le risultanze dell'elenco ogni possessore puo' ricorrere alla Commissione distrettuale delle imposte.