Art. 26. Per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile dei soggetti non tassabili in base a bilancio e per l'imposta complementare, la cui riscossione e' stata sospesa a norma dell'art. 24, gli uffici, sulla base della dichiarazione da presentare entro il 31 marzo 1963, provvedono ad effettuare le liquidazioni di conguaglio relative al periodo d'imposta 1962. Le iscrizioni a titolo provvisorio per il periodo 1963 relative alle imposte indicate nel primo comma, sono eseguite nei ruoli di prima serie 1963, tenendo conto dell'imponibile determinato per il 1962.