Art. 26.

  Per  l'imposta  sui  redditi  di  ricchezza mobile dei soggetti non
tassabili  in  base  a bilancio e per l'imposta complementare, la cui
riscossione  e' stata sospesa a norma dell'art. 24, gli uffici, sulla
base  della  dichiarazione  da  presentare  entro  il  31 marzo 1963,
provvedono  ad  effettuare  le liquidazioni di conguaglio relative al
periodo d'imposta 1962.
  Le  iscrizioni  a  titolo  provvisorio per il periodo 1963 relative
alle  imposte  indicate  nel  primo comma, sono eseguite nei ruoli di
prima  serie  1963,  tenendo conto dell'imponibile determinato per il
1962.