Art. 27. La riscossione delle imposte e sovrimposte sospese a norma dell'art. 24 che risultino dovute dai contribuenti, avviene in un numero di rate non superiore a diciotto a decorrere dalla rata di agosto 1963, senza la corresponsione della maggiorazione prevista dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1316. Per cinque anni, a decorrere dal 1962, i bilanci dei Comuni, delle Province e delle Camere di commercio, industria e agricoltura, ai quali si applica la presente legge, sono reintegrati a carico del bilancio dello Stato di una somma non inferiore alla differenza tra l'ammontare delle sovrimposte sui redditi domiciliari e delle sovrimposte sui fabbricati riscosse per il 1961 e l'ammontare che sara' applicato per ciascun anno del quinquennio. Alla reintegrazione di ciascun bilancio si provvede con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per l'interno, per i bilanci dei Comuni e delle Province, e, di concerto col Ministro per l'industria e commercio, per i bilanci delle Camere di commercio, industria e agricoltura.