Art. 27.

  La   riscossione  delle  imposte  e  sovrimposte  sospese  a  norma
dell'art.  24  che  risultino  dovute dai contribuenti, avviene in un
numero  di  rate  non  superiore a diciotto a decorrere dalla rata di
agosto  1963,  senza  la  corresponsione della maggiorazione prevista
dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1316.
  Per  cinque anni, a decorrere dal 1962, i bilanci dei Comuni, delle
Province  e  delle  Camere  di commercio, industria e agricoltura, ai
quali  si  applica  la  presente legge, sono reintegrati a carico del
bilancio  dello  Stato di una somma non inferiore alla differenza tra
l'ammontare   delle  sovrimposte  sui  redditi  domiciliari  e  delle
sovrimposte  sui  fabbricati  riscosse  per il 1961 e l'ammontare che
sara' applicato per ciascun anno del quinquennio.
  Alla reintegrazione di ciascun bilancio si provvede con decreto del
Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per l'interno, per i
bilanci  dei Comuni e delle Province, e, di concerto col Ministro per
l'industria  e  commercio,  per  i bilanci delle Camere di commercio,
industria e agricoltura.