Art. 28.

  Gli atti e i contratti relativi all'attuazione della presente legge
sono  esenti  dalle  imposte  di  bollo,  dalle  tasse di concessione
governativa,  nonche' dai diritti catastali. Detti atti, ove vi siano
soggetti,  scontano  le  sole  imposte fisse di registro o ipotecarie
salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari,
nonche'  i  diritti e i compensi spettanti agli Uffici del registro e
delle imposte dirette o agli Uffici tecnici erariali e del catasto.
  Sulle  opere  attuate  in  esecuzione  della  presente legge non e'
dovuta l'imposta comunale sui materiali da costruzione.
  L'importo  dei  contributi  di  cui  agli articoli 3 e 18 e' esente
dall'imposta generale sull'entrata.
  Per conseguire le agevolazioni tributarie, stabilite dalla presente
legge,  occorre apposita dichiarazione, rilasciata in carta semplice,
della Amministrazione dei lavori pubblici.