Art. 29.

  Salvo  il disposto del quarto comma dell'art. 16, le domande per la
concessione  dei contributi di cui alla presente legge debbono essere
presentate  al  competente  Ufficio  del  genio civile entro sei mesi
dall'entrata  in  vigore  della presente legge ed entro un anno per i
proprietari che risiedono all'estero.
  Qualora,  per  la concessione di mutui, sovvenzioni e di ogni altra
provvidenza a coloro che risultino danneggiati dai movimenti sismici,
occorra  fornire la dimostrazione della proprieta' di un immobile, la
domanda  deve essere corredata con un atto da cui risulti il possesso
utile ai fini dell'art. 1158 del Codice civile.
  A tale fine potra' essere ammessa una dichiarazione giurata resa al
pretore o al notaio dall'interessato e da quattro cittadini del luogo
in  cui  e'  sito o era sito l'immobile, i quali attestino la notoria
appartenenza  di  esso, e per quale titolo, al richiedente le singole
provvidenze.