Art. 3.

  Nei  Comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1, il Ministro
per i lavori pubblici e' autorizzato a provvedere alla concessione di
contributi   sulla  spesa  per  la  ricostruzione  o  riparazione  di
fabbricati  adibiti  ad  uso  di  civile  abitazione  o  ad esercizio
artigianale  o  commerciale o professionale, relativamente alle opere
necessarie  ai  fini dell'abitabilita' o dell'uso, col limite di lire
3.500.000 per ciascuna unita' immobiliare distrutta o danneggiata.
  Detti contributi saranno commisurati:
    a)  al  90  per  cento  della spesa per i proprietari di una sola
unita'   immobiliare   utilizzata  personalmente  o  da  un  prossimo
congiunto,  che  non  risultino  iscritti  per  l'anno 1961 nei ruoli
dell'imposta   sui   redditi   di  ricchezza  mobile  e  dell'imposta
complementare;
    b)  al  70  per cento della spesa per i proprietari che risultino
iscritti  per l'anno 1961 nei ruoli dell'imposta complementare per un
reddito  imponibile  non  superiore  a  lire 500.000. Se proprietario
dell'unita'  immobiliare e' un soggetto diverso dalla persona fisica,
il  limite  di  lire  500.000  e' riferito all'imposta sui redditi di
ricchezza immobile;
    c)  al  50  per cento della spesa per i proprietari che risultino
iscritti  per l'anno 1961 nei ruoli dell'imposta complementare per un
reddito   imponibile   superiore  a  lire  500.000.  Se  proprietario
dell'unita'  immobiliare e' un soggetto diverso dalla persona fisica,
il  limite  di  lire  500.000  e' riferito all'imposta sui redditi di
ricchezza mobile.
  I  contributi di cui alle precedenti lettere b) e c) spettano anche
ai proprietari di piu' unita' immobiliari e per ciascuna di esse.
  Peraltro,  a favore dei proprietari che si trovino nelle condizioni
di  reddito  di  cui alla lettera b), il contributo e' concesso nella
misura  del  70  per cento per le prime tre mila immobiliari, e nella
misura del 50 per cento per le rimanenti.
  Ai prestatori di lavoro subordinato, pubblici e privati, compete in
ogni   caso   il  contributo  di  cui  alla  precedente  lettera  a),
sempreche',  a  formare  il  reddito complessivo netto assoggettato a
imposta  complementare  per  l'anno 1961, i redditi diversi da quelli
delle categorie C-1 e C-2 abbiano concorso per un importo complessivo
non superiore a lire 300.000.
  Nel  caso di trasferimento totale o parziale di proprieta' per alto
fra vivi verificatosi posteriormente al 21 agosto 1962, il contributo
e'   determinato  tenendo  conto  delle  condizioni  di  reddito  del
proprietario al quale spetti il contributo in misura minore.
  Qualora  l'acquirente  sia una societa', il contributo e' stabilito
nella misura del 20 per cento.
  Fuori  dell'ipotesi  prevista  dal  terzo  comma dell'articolo 6, i
proprietari  hanno  diritto  al  contributo  anche  se ricostruiscano
l'immobile  su  area  diversa  da  quella  precedentemente  occupata,
purche'  nell'ambito  dello stesso Comune. In tal caso, il contributo
e' commisurato al solo valore della costruzione.