Art. 30.

  Quando  l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente
a  piu'  persone,  la  domanda per ottenere il contributo puo' essere
presentata  da  una  sola  di  esse, anche nell'interesse degli altri
proprietari.
  Il  comproprietario  che  ha  presentato  la domanda ha facolta' di
eseguire  i  lavori  e  di  riscuotere il contribuito anche per conto
degli   altri   comproprietari,  restando  l'amministrazione  statale
liberata nei confronti di questi.
  Il  contributo  e'  determinato  tenendo  conto delle condizioni di
reddito del comproprietario richiedente.
  Peraltro,  qualora  a  taluno  dei comproprietari il contributo non
spetti  o  spetti  in  misura inferiore, il comproprietario stesso e'
tenuto a rimborsare allo Stato la quota eccedente.
  La  restituzione  ha  luogo in cinque annualita' posticipate, senza
interessi.