Art. 31.

  E'  fatto  salvo  al  conduttore il diritto di rientrare nei locali
precedentemente  occupati,  riparati  o  ricostruiti  a  norma  della
presente legge.
  Il  proprietario,  entro  15  giorni  dall'ultimazione  dei lavori,
dovra', con cartolina raccomandata, con ricevuta di ritorno, invitare
il  conduttore  a fargli conoscere, entro il termine di 15 giorni, se
intenda valersi del diritto di cui al precedente comma.
  Il  conduttore  che rientra nell'immobile riparato o ricostruito e'
tenuto  a corrispondere il precedente canone di locazione, maggiorato
degli  interessi  legali  sulla differenza tra la spesa di ripristino
risultante   dalla  perizia  approvata  e  l'importo  del  contributo
eventualmente spettante.
  Le  locazioni  relative  agli  immobili di cui al presente articolo
sono  prorogate di diritto fino al compimento del quinto anno dopo il
rilascio del certificato di abitabilita'.
  I   canoni   di  locazione  delle  abitazioni  ricostruite  con  il
contributo  erariale  di  cui  al  secondo  comma dell'articolo 3 non
possono,  comunque,  superare  la misura del 1 per cento sul costo di
costruzione per la durata di 10 anni.