Art. 31. E' fatto salvo al conduttore il diritto di rientrare nei locali precedentemente occupati, riparati o ricostruiti a norma della presente legge. Il proprietario, entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori, dovra', con cartolina raccomandata, con ricevuta di ritorno, invitare il conduttore a fargli conoscere, entro il termine di 15 giorni, se intenda valersi del diritto di cui al precedente comma. Il conduttore che rientra nell'immobile riparato o ricostruito e' tenuto a corrispondere il precedente canone di locazione, maggiorato degli interessi legali sulla differenza tra la spesa di ripristino risultante dalla perizia approvata e l'importo del contributo eventualmente spettante. Le locazioni relative agli immobili di cui al presente articolo sono prorogate di diritto fino al compimento del quinto anno dopo il rilascio del certificato di abitabilita'. I canoni di locazione delle abitazioni ricostruite con il contributo erariale di cui al secondo comma dell'articolo 3 non possono, comunque, superare la misura del 1 per cento sul costo di costruzione per la durata di 10 anni.