Art. 33.

  Per   le   forniture   di   materiali   e   mezzi  da  parte  delle
Amministrazioni  civili  e  militari dello Stato, degli Enti pubblici
locali,  della  Croce Rossa italiana e del Sovrano Militare Ordine di
Malta,  il  Ministero  dei  lavori pubblici e' esonerato dal rimborso
previsto,  per  i  materiali e mezzi che dopo l'uso fattone non siano
recuperabili   od   utilizzabili,   dall'articolo   33,   del   regio
decreto-legge  dicembre  1926,  n. 2389, convertito con modificazioni
nella legge 15 marzo 1928, n. 833.