Art. 35.

  All'onere  di  lire  20  miliardi  previsto dalla presente legge si
fara' fronte per lire 15 miliardi con le entrate di cui al precedente
articolo  34  e  per  lire 5 miliardi con una aliquota delle maggiori
entrate  previste  dalla  legge  22 agosto 1962, n. 1283, concernente
"ritocchi  alla  tariffa  delle  tasse  di  bollo  sui  documenti  di
trasporto".
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Negli  stati  di  previsione  della  spesa del Ministero dei lavori
pubblici  per  gli  esercizi  finanziari  1963-64 e 1964-1965 saranno
stanziate  le  ulteriori  somme  occorrenti  per  l'attuazione  della
presente legge