Art. 35. All'onere di lire 20 miliardi previsto dalla presente legge si fara' fronte per lire 15 miliardi con le entrate di cui al precedente articolo 34 e per lire 5 miliardi con una aliquota delle maggiori entrate previste dalla legge 22 agosto 1962, n. 1283, concernente "ritocchi alla tariffa delle tasse di bollo sui documenti di trasporto". Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-1965 saranno stanziate le ulteriori somme occorrenti per l'attuazione della presente legge