Art. 4.

  Ai  fini  della  commisurazione  dei contributi di cui all'articolo
precedente,   la   spesa  per  la  ricostruzione  o  riparazione  dei
fabbricati distrutti o danneggiati viene determinata secondo i prezzi
vigenti  al  momento  della  approvazione  della perizia ancorche' la
ricostruzione avvenga su area diversa.
  Il fabbricato ricostruito o riparato deve essere composto da unita'
immobiliari in numero non inferiore a quello delle unita' immobiliari
preesistenti.
  In  ogni  caso  le  unita'  immobiliari ricostruite - ed, in quanto
possibile,  le  unita'  immobiliari riparate - devono essere conformi
alle prescrizioni dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 715,
secondo  le  esigenze  del  nucleo  familiare,  e il contributo sara'
commisurato alla spesa necessaria, entro i limiti dell'articolo 3.