Art. 4. Ai fini della commisurazione dei contributi di cui all'articolo precedente, la spesa per la ricostruzione o riparazione dei fabbricati distrutti o danneggiati viene determinata secondo i prezzi vigenti al momento della approvazione della perizia ancorche' la ricostruzione avvenga su area diversa. Il fabbricato ricostruito o riparato deve essere composto da unita' immobiliari in numero non inferiore a quello delle unita' immobiliari preesistenti. In ogni caso le unita' immobiliari ricostruite - ed, in quanto possibile, le unita' immobiliari riparate - devono essere conformi alle prescrizioni dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 715, secondo le esigenze del nucleo familiare, e il contributo sara' commisurato alla spesa necessaria, entro i limiti dell'articolo 3.