Art. 5.

  Per i lavori di riparazione ultimati entro sei mesi e per quelli di
ricostruzione  ultimati  entro  un  anno  dalla data di comunicazione
dell'approvazione  della perizia, il contributo di cui all'articolo 3
e' elevato del 10 per cento.
  Il  contributo e revocato qualora le opere non siano ultimate entro
due    anni    dalla    data    di    comunicazione   all'interessato
dell'approvazione della perizia, tranne proroga concessa per causa di
forza maggiore dal provveditore regionale alle opere pubbliche.