Art. 6.

  La   corresponsione  dei  contributi  di  cui  all'articolo  3,  e'
subordinata  all'osservanza,  da parte dei proprietari, delle vigenti
norme  di edilizia antisismica, nonche' alla rispondenza dei progetti
alle prescrizioni delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie.
  L'accertamento della rispondenza dei lavori alle norme antisismiche
puo'  essere effettuato dal Genio civile in deroga alle norme stesse,
anche successivamente all'inizio delle opere.
  Quando  motivi  tecnici  - derivanti dall'osservanza delle norme di
edilizia     antisismica    -    di    disciplina    urbanistica    o
dall'impossibilita'   del   rispetto,   nella   vecchia   sede  delle
prescrizioni  dell'articolo  2  della  legge  dell'immobile  su  area
diversa   da   quella   su   cui  insisteva  l'edificio  distrutto  o
danneggiato,  il  contributo  di  cui  all'articolo 3 e' commisurato,
altresi',  alla spesa occorrente per l'acquisto dell'aria nella nuova
sede, entro il limite del 10 per cento del contributo concesso per la
ricostruzione dell'immobile.
  Le  aree,  di  cui al precedente comma, le quali per motivi tecnici
restano  non  utilizzate,  passano  a  far  parte  del patrimonio del
Comune.
  Le  aree,  che entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  non  saranno  utilizzate  dal  proprietario  per la
ricostruzione  del  fabbricato, passeranno a far parte del patrimonio
comunale,  previo  pagamento del valore dell'area stessa, determinato
dall'Ufficio tecnico erariale con riferimento alla data del 21 agosto
1962.