Art. 6. La corresponsione dei contributi di cui all'articolo 3, e' subordinata all'osservanza, da parte dei proprietari, delle vigenti norme di edilizia antisismica, nonche' alla rispondenza dei progetti alle prescrizioni delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie. L'accertamento della rispondenza dei lavori alle norme antisismiche puo' essere effettuato dal Genio civile in deroga alle norme stesse, anche successivamente all'inizio delle opere. Quando motivi tecnici - derivanti dall'osservanza delle norme di edilizia antisismica - di disciplina urbanistica o dall'impossibilita' del rispetto, nella vecchia sede delle prescrizioni dell'articolo 2 della legge dell'immobile su area diversa da quella su cui insisteva l'edificio distrutto o danneggiato, il contributo di cui all'articolo 3 e' commisurato, altresi', alla spesa occorrente per l'acquisto dell'aria nella nuova sede, entro il limite del 10 per cento del contributo concesso per la ricostruzione dell'immobile. Le aree, di cui al precedente comma, le quali per motivi tecnici restano non utilizzate, passano a far parte del patrimonio del Comune. Le aree, che entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non saranno utilizzate dal proprietario per la ricostruzione del fabbricato, passeranno a far parte del patrimonio comunale, previo pagamento del valore dell'area stessa, determinato dall'Ufficio tecnico erariale con riferimento alla data del 21 agosto 1962.