Art. 8.

  A  coloro  ai quali sono stati concessi i contributi previsti dalla
presente  legge,  saranno,  a  richiesta, accordate anticipazioni non
inferiori   al   30  per  cento  dell'ammontare  del  contributo  per
l'esecuzione  delle  opere; la rimanente parte verra' erogata secondo
gli avanzamenti dei lavori.