Art. 9.

  Fermo  restando  il  disposto  di  cui all'articolo 6, i contributi
previsti  dalla  presente  legge  possono  essere concessi anche se i
lavori  siano  stati  eseguiti  anteriormente alla data di entrata in
vigore   della   presente   legge,  purche'  gli  interessati,  prima
dell'inizio  dei  lavori, ne abbiano data comunicazione al competente
Ufficio  del  genio civile, o questo abbia proceduto all'accertamento
del danno.
  La  concessione  potra' essere effettuata soltanto per i lavori dei
quali  sia possibile l'accertamento tecnico-contabile e nei limiti in
cui risultino ammissibili dallo accertamento stesso.