Art. 11.
                       Classi di aggiornamento

  Nella  scuola  media  e'  data  facolta'  di  istituire  classi  di
aggiornamento che si affiancano alla prima e alla terza.
  Alla  prima  classe  di  aggiornamento  possono accedere gli alunni
bisognosi  di  particolari cure per frequentare con profitto la prima
classe di scuola media.
  Alla  terza classe di aggiornamento possono accedere gli alunni che
non abbiano conseguito la licenza di scuola media perche' respinti.
  Le  classi  di  aggiornamento  non  possono avere piu' di 15 alunni
ciascuna:   ad  esse  vengono  destinati  insegnanti  particolarmente
qualificati.