Art. 2.

  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  alla  Convenzione  di  cui
all'articolo  precedente  a decorrere dalla sua entrata in vigore, in
conformita' al disposto dell'articolo 10 della Convenzione stessa.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale  delle  leggi  e  dei  decreti  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 31 dicembre 1962

                                SEGNI

                                                   FANFANI - PICCIONI
                                                                  GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO