Art. 3.

  All'onere  di 900 milioni di lire si fara' fronte con riduzione del
fondo  istituito  nella parte straordinaria dello stato di previsione
della  spesa  del  Ministero  del  tesoro per l'esercizio finanziario
1961-62   per   sopperire  agli  oneri  dipendenti  da  provvedimenti
legislativi in corso.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti Variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 31 dicembre 1962

                                SEGNI

                                                 FANFANI - PICCIONI -
                                                TREMELLONI - MACRELLI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO