Art. 12. 
 
  Alla legge 20 febbraio 1950, n.  64,  e  successive  modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) nel primo comma dell'articolo 1 alle parole: 
      "per gli uomini di eta', superiore a sedici anni, lire 400; 
      per le donne di eta' superiore a sedici anni, lire 300; 
      per i ragazzi di a ambo i sessi di eta' non superiore a sedici 
anni, lire 150" 
    sono sostituite le seguenti: 
      "per i lavoratori di eta' superiore a sedici anni 2 lire 700; 
      per i lavoratori di eta' non superiore a sedici anni, lire 400. 
  Quando la durata dell'inabilita' si prolunghi il novantesimo giorno
continuativo,  le  predette  misure  sono  elevate  a  decorrere  dal
novantunesimo giorno rispettivamente a lire 900 ed a lire 525"; 
    b) nel primo comma dell'articolo 2, alle parole: 
      "retribuzione annua  convenzionale  di  lire  210.000  per  gli
uomini e lire 150.000 per le donne e i ragazzi di  ambo  i  sessi  di
eta' non superiore a sedici anni" sono sostituite le seguenti: 
      "retribuzione  annua  convenzionale  di  lire  370.000  per   i
lavoratori di eta' superiore a sedici anni e di lire  216.000  per  i
lavoratori di eta' non superiore a sedici a anni"; 
    c) il quarto comma del medesimo  articolo  2  e'  sostituito  dal
seguente: 
      "Per i casi di inabilita' permanente, assoluta, nei  quali  sia
indispensabile all'invalido un'assistenza  personale  continuativa  e
questa non sia prestata o direttamente dall'istituto assicuratore  in
luogo di ricovero o da altro ente, la rendita e' integrata per  tutta
la durata di detta assistenza da un assegno mensile di lire 30.000"; 
    d) il secondo, terzo, quarto e quinto comma dello articolo 3 sono
sostituiti dai seguenti: 
      "Oltre alla rendita di cui al primo  comma  e'  corrisposto  ai
superstiti aventi  diritto,  con  l'osservanza  delle  norme  di  cui
all'articolo 27  del  regio  decreto  17  agosto  1935,  n.  1765,  e
successive modificazioni, un assegno, una volta tanto nelle  seguenti
misure: 
      a) lire 160.000 in caso  di  sopravvivenza  del  coniuge  senza
figli fino a sedici anni di eta' o inabili al lavoro; 
      b) lire 200.000 in caso di sopravvivenza del coniuge con  figli
fino a sedici anni di eta' o inabili al lavoro; 
      c) lire 150.000 in Caso di sopravvivenza di soli figli  fino  a
sedici anni di eta' o inabili al lavoro; 
      d) lire 120.000 negli altri casi. 
  Gli assegni di cui alle lettere a), b) e c) sono annientati di lire
20.000 per ogni ascendente; fino al massimo di due, viventi a  carico
del defunto. 
  Gli  assegni  di  cui  alle  lettere  b)  e   o)   sono   aumentati
rispettivamente di lire  15.000  e  20.000  per  ogni  figlio  avente
diritto fino al massimo di cinque. 
  L'assegno di cui alla lettera d) e' aumentato per ogni  ascendente,
fino al massimo di due, di lire  30.000,  se  viventi  a  carico  del
defunto e di lire 20.000 se non a carico del defunto".