Art. 12. Alla legge 20 febbraio 1950, n. 64, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) nel primo comma dell'articolo 1 alle parole: "per gli uomini di eta', superiore a sedici anni, lire 400; per le donne di eta' superiore a sedici anni, lire 300; per i ragazzi di a ambo i sessi di eta' non superiore a sedici anni, lire 150" sono sostituite le seguenti: "per i lavoratori di eta' superiore a sedici anni 2 lire 700; per i lavoratori di eta' non superiore a sedici anni, lire 400. Quando la durata dell'inabilita' si prolunghi il novantesimo giorno continuativo, le predette misure sono elevate a decorrere dal novantunesimo giorno rispettivamente a lire 900 ed a lire 525"; b) nel primo comma dell'articolo 2, alle parole: "retribuzione annua convenzionale di lire 210.000 per gli uomini e lire 150.000 per le donne e i ragazzi di ambo i sessi di eta' non superiore a sedici anni" sono sostituite le seguenti: "retribuzione annua convenzionale di lire 370.000 per i lavoratori di eta' superiore a sedici anni e di lire 216.000 per i lavoratori di eta' non superiore a sedici a anni"; c) il quarto comma del medesimo articolo 2 e' sostituito dal seguente: "Per i casi di inabilita' permanente, assoluta, nei quali sia indispensabile all'invalido un'assistenza personale continuativa e questa non sia prestata o direttamente dall'istituto assicuratore in luogo di ricovero o da altro ente, la rendita e' integrata per tutta la durata di detta assistenza da un assegno mensile di lire 30.000"; d) il secondo, terzo, quarto e quinto comma dello articolo 3 sono sostituiti dai seguenti: "Oltre alla rendita di cui al primo comma e' corrisposto ai superstiti aventi diritto, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, un assegno, una volta tanto nelle seguenti misure: a) lire 160.000 in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli fino a sedici anni di eta' o inabili al lavoro; b) lire 200.000 in caso di sopravvivenza del coniuge con figli fino a sedici anni di eta' o inabili al lavoro; c) lire 150.000 in Caso di sopravvivenza di soli figli fino a sedici anni di eta' o inabili al lavoro; d) lire 120.000 negli altri casi. Gli assegni di cui alle lettere a), b) e c) sono annientati di lire 20.000 per ogni ascendente; fino al massimo di due, viventi a carico del defunto. Gli assegni di cui alle lettere b) e o) sono aumentati rispettivamente di lire 15.000 e 20.000 per ogni figlio avente diritto fino al massimo di cinque. L'assegno di cui alla lettera d) e' aumentato per ogni ascendente, fino al massimo di due, di lire 30.000, se viventi a carico del defunto e di lire 20.000 se non a carico del defunto".