Art. 13. Le rendite per inabilita' permanente e per morte e le misure delle indennita' da inabilita' temporanea, corrisposte a norma della legge 20 febbraio 1950, n. 64, e successive modificazioni, restano fissate per il triennio 1 luglio 1962-30 giugno 1965 sulla base dei salari convenzionali previsti dall'articolo 12 della presente legge. Esse saranno revisionate ogni triennio in base alle variazioni dell'indice salariale relative, ai salari lordi contrattuali dei lavoratori dell'agricoltura, al netto degli assegni familiari, quali risultano accertati nelle pubblicazioni ufficiali dell'I.S.T.A.T. A tale effetto, entro i tre mesi successivi alla, scadenza di ogni triennio, il Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale quando accerti che e' intervenuta una variazione dell'indice salariale di almeno il dieci per cento nel corso del triennio, determinera' con proprio decreto, di concerto con il Ministro per il tesoro, il nuovo salario convenzionale sulla cui base dovranno riliquidarsi le rendite in atto e la nuova misura della indennita' per inabilita' temporanea. Per stabilire la variazione intervenuta, nel primo triennio, si fara' riferimento all'indice 105,86 accertato dall'Istituto centrale di statistica, per l'anno 1961.