Art. 13. 
 
  Le rendite per inabilita' permanente e per morte e le misure  delle
indennita' da inabilita' temporanea, corrisposte a norma della  legge
20 febbraio 1950, n. 64, e successive modificazioni, restano  fissate
per il triennio 1 luglio 1962-30 giugno 1965 sulla  base  dei  salari
convenzionali previsti dall'articolo 12 della presente legge. 
  Esse saranno revisionate ogni  triennio  in  base  alle  variazioni
dell'indice salariale relative,  ai  salari  lordi  contrattuali  dei
lavoratori dell'agricoltura, al netto degli assegni familiari,  quali
risultano accertati nelle pubblicazioni ufficiali dell'I.S.T.A.T. 
  A tale effetto, entro i tre mesi successivi alla, scadenza di  ogni
triennio, il Ministro per il  lavoro  e  per  la  previdenza  sociale
quando  accerti  che  e'  intervenuta  una   variazione   dell'indice
salariale di almeno il  dieci  per  cento  nel  corso  del  triennio,
determinera' con proprio decreto, di concerto con il Ministro per  il
tesoro, il  nuovo  salario  convenzionale  sulla  cui  base  dovranno
riliquidarsi le rendite in atto e la nuova  misura  della  indennita'
per inabilita' temporanea. 
  Per stabilire la variazione intervenuta,  nel  primo  triennio,  si
fara' riferimento all'indice 105,86 accertato dall'Istituto  centrale
di statistica, per l'anno 1961.