Art. 14. L'articolo 61 del regio decreto 17 agosto 1935, numero 1765, e' sostituito dal seguente: "Presso l'Istituto nazionale infortuni e' istituita una speciale gestione avente per scopo di provvedere, nei limiti e con le dovute forme stabilite dal regolamento, al ricovero, alla cura, alla rieducazione professionale ed in generale all'assistenza materiale e morale dei grandi invalidi del lavoro. Sono ammessi alle prestazioni della speciale gestione coloro che, essendo assicurati in base alla legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, o al decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, o al presente decreto, abbiano subito o subiscono una inabilita' permanente che riduca l'attitudine al lavoro di almeno quattro quinti. Nei limiti delle possibilita' finanziarie ed in genere dei mezzi tecnici della speciale gestione possono essere annessi alle cure chirurgiche, mediche e fisioterapiche dirette al massimo possibile recupero di capacita' lavorativa, in quanto ad esse non sia gia' stato tenuto l'Istituto assicuratore a termini del presente decreto, anche invalidi con riduzione al lavoro inferiore ai quattro quinti. Gli invalidi con riduzione di attitudine al lavoro inferiore ai quattro quinti, su loro domanda, purche' avanzata entro un anno dalla data della costituzione di rendita o dalla data di completamento delle cure indicate all'articolo 35 o ai precedenti commi del presente articolo, possono essere ammessi a frequentare corsi di addestramento o di qualificazione o perfezionamento o di rieducazione professionale in attivita' lavorativa adeguata alle loro attitudini e alle loro residue capacita', secondo le possibilita' di occupazione del mercato del lavoro". Per ciascun anno verra' stabilito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sanita' l'A.N.M.I.L., un piano organico dei corsi di addestramento istituiti ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e riconosciuti idonei per la rieducazione professionale degli invalidi di cui al comma precedente, salva la facolta' dell'A.N.M.I.L. di istituire per proprio conto corsi di addestramento ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 marzo 1958, n. 335. I patecipanti ai predetti corsi fruiranno del trattamento previsto dagli articoli 52 e 61 della legge 29 aprile 1949, n. 264. Nei casi in cui non sia applicabile, per le limitazioni previste dall'articolo 2, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, il beneficio dell'assunzione obbligatoria nelle imprese private, l'A.N.M.I.L., e' autorizzata a concedere, ove sussistano condizioni di accertato bisogno, un assegno mensile di incollocabilita' non superiore a lire 15.000, per tutta la durata di dette limitazioni e condizioni. Le modalita' per la erogazione di tale assegno saranno deliberate dall'A.N.M.I.L. ed approvate dal Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale.