Art. 14. 
 
  L'articolo 61 del regio decreto 17 agosto  1935,  numero  1765,  e'
sostituito dal seguente: 
  "Presso l'Istituto nazionale infortuni e'  istituita  una  speciale
gestione avente per scopo di provvedere, nei limiti e con  le  dovute
forme  stabilite  dal  regolamento,  al  ricovero,  alla  cura,  alla
rieducazione professionale ed in generale all'assistenza materiale  e
morale dei grandi invalidi del lavoro. 
  Sono ammessi alle prestazioni della speciale gestione  coloro  che,
essendo assicurati in base alla legge (testo unico) 31 gennaio  1904,
n. 51, o al decreto-legge luogotenenziale 23 agosto  1917,  n.  1450,
convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, o al presente decreto,
abbiano subito o  subiscono  una  inabilita'  permanente  che  riduca
l'attitudine al lavoro di almeno quattro quinti. 
  Nei limiti delle possibilita' finanziarie ed in  genere  dei  mezzi
tecnici della speciale gestione  possono  essere  annessi  alle  cure
chirurgiche, mediche e fisioterapiche dirette  al  massimo  possibile
recupero di capacita' lavorativa, in quanto  ad  esse  non  sia  gia'
stato tenuto l'Istituto assicuratore a termini del presente  decreto,
anche invalidi con riduzione al lavoro inferiore ai quattro quinti. 
  Gli invalidi con riduzione di attitudine  al  lavoro  inferiore  ai
quattro quinti, su loro domanda, purche' avanzata entro un anno dalla
data della costituzione di rendita  o  dalla  data  di  completamento
delle cure  indicate  all'articolo  35  o  ai  precedenti  commi  del
presente articolo, possono essere  ammessi  a  frequentare  corsi  di
addestramento o di qualificazione o perfezionamento o di rieducazione
professionale in attivita' lavorativa adeguata alle loro attitudini e
alle loro residue capacita', secondo le possibilita'  di  occupazione
del mercato del lavoro". 
  Per ciascun anno verra' stabilito dal Ministero del lavoro e  della
previdenza sociale, sanita' l'A.N.M.I.L., un piano organico dei corsi
di addestramento istituiti ai sensi della legge 29  aprile  1949,  n.
264, e riconosciuti idonei per la  rieducazione  professionale  degli
invalidi  di   cui   al   comma   precedente,   salva   la   facolta'
dell'A.N.M.I.L. di istituire per proprio conto corsi di addestramento
ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 marzo 1958, n. 335. 
  I patecipanti ai predetti corsi fruiranno del trattamento  previsto
dagli articoli 52 e 61 della legge 29 aprile 1949, n. 264. 
  Nei casi in cui non sia applicabile, per  le  limitazioni  previste
dall'articolo 2, secondo comma,  del  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello  Stato  3  ottobre  1947,  n.  1222,  il  beneficio
dell'assunzione obbligatoria nelle imprese private, l'A.N.M.I.L.,  e'
autorizzata a  concedere,  ove  sussistano  condizioni  di  accertato
bisogno, un assegno mensile di incollocabilita' non superiore a  lire
15.000, per tutta la durata di dette limitazioni e condizioni. 
  Le modalita' per la erogazione di tale assegno  saranno  deliberate
dall'A.N.M.I.L. ed approvate dal Ministro per  il  lavoro  e  per  la
previdenza sociale.