Art. 15. 
 
  Per i compiti di cui all'articolo precedente e per la realizzazione
degli altri fini di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 335, si provvede
con una addizionale in misura  pari  all'1  per  cento  sui  premi  e
contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul  lavoro  e  le
malattie professionali, in sostituzione dei contributi previsti ai n. 
1) e 2) dell'articolo 5 della legge 21 marzo 1958, n. 335. 
  Dal gettito della predetta addizionale sara' annualmente  prelevato
e versato al fondo per l'addestramento professionale  dei  lavoratori
di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n 264, l'ammontare
delle  somme  occorrenti   per   lo   svolgimento   delle   attivita'
addestrative  a  favore  degli  invalidi  del  lavoro  a  norma   del
precedente articolo. L'ammontare e' da  stabilirsi  con  decreto  del
Ministro per il lavoro e per la previdenza  sociale  sulla  base  del
piano di cui al precedente articolo 14. 
  L'addizionale, detratte le spese di cui al comma precedente,  sara'
devoluta all'A.N.M.I.L. per i suoi compiti istituzionali e per quelli
previsti dall'articolo 14 della presente legge.