Art. 17. Le rendite per inabilita' permanente di grado dal sedici al cento per cento e le rendite a superstiti, corrisposte a norma del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni ed integrazioni per infortuni avvenuti o malattie professionali manifestatesi precedentemente al 1 luglio 1962 sono nuovamente liquidate in base a retribuzioni rivalutate secondo i coefficienti indicati nelle tabelle I - VIII dell'allegato B. Agli effetti del calcolo dei nuovi importi delle rendite i limiti dei salari rivalutati sono stabiliti nelle seguenti misure: a) lire 685.000 massimale e lire 370.000 minimale per tutte le rendite di cui al precedente comma del presente articolo; b) lire 990.000 per i comandanti e capo-macchinisti; lire 860.000 per i primi ufficiali di coperta e di macchina; lire 830.000 per gli altri ufficiali componenti lo Stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima in sostituzione dei massimali attualmente in vigore. Le rendite per inabilita' permanente di grado superiore al dieci e inferiore al sedici per cento conseguente ad infortuni avvenuti anteriormente al 1 luglio 1962, e calcolate su una retribuzione inferiore a lire 370.000, sono riliquidate su tale misura minima di retribuzioni. Ai titolari di rendite per inabilita' permanente di grado superiore al dieci e inferiore al sedici per cento conseguenti ad infortuni avvenuti in data anteriore all'entrata in vigore delle presenti norme si applica il disposto contenuto nell'articolo 24, quarto comma, del citato regio decreto n. 1765 del 1935 come modificato dalla presente legge. Le rendite liquidate ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, e successive modificazioni, per infortuni avvenuti e malattie professionali manifestatesi anteriormente al 1 luglio 1962, sono riliquidate in base alla retribuzione annua convenzionale di cui all'articolo 12, lettera b), della presente legge. Le aliquote della retribuzione da considerare per le riliquidazioni e rivalutazioni di cui ai precedenti commi del presente articolo sono quelle previste nella tabella allegata alla legge 3 marzo 1949, n. 52, modificata dalla legge 3 aprile 1958, n. 399. Nei casi nei quali la rendita originaria si stata liquidate su retribuzione convenzionale stabilita ai sensi dell'articolo 40 del regio decreto 17 agosto 1935, numero 1765, la rendita e' riliquidata sulla base della corrispondente retribuzione convenzionale in vigore al 31 dicembre 1961; in mancanza di tale retribuzione convenzionale la rendita sara' riliquidata considerando come retribuzione effettiva la retribuzione convenzionale in base alla quale e' stata liquidata la rendita originaria.