Art. 17. 
 
  Le rendite per inabilita' permanente di grado dal sedici  al  cento
per cento e le rendite a superstiti, corrisposte a  norma  del  regio
decreto 17 agosto  1935,  n.  1765,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni  per  infortuni  avvenuti   o   malattie   professionali
manifestatesi  precedentemente  al  1  luglio  1962  sono  nuovamente
liquidate in base a retribuzioni rivalutate  secondo  i  coefficienti
indicati nelle tabelle I - VIII dell'allegato B. 
  Agli effetti del calcolo dei nuovi importi delle rendite  i  limiti
dei salari rivalutati sono stabiliti nelle seguenti misure: 
    a) lire 685.000 massimale e lire 370.000 minimale  per  tutte  le
rendite di cui al precedente comma del presente articolo; 
    b) lire 990.000 per i comandanti e capo-macchinisti; 
      lire 860.000 per i primi ufficiali di coperta e di macchina; 
      lire 830.000  per  gli  altri  ufficiali  componenti  lo  Stato
maggiore della navigazione  marittima  e  della  pesca  marittima  in
sostituzione dei massimali attualmente in vigore. 
  Le rendite per inabilita' permanente di grado superiore al dieci  e
inferiore al sedici  per  cento  conseguente  ad  infortuni  avvenuti
anteriormente al 1 luglio  1962,  e  calcolate  su  una  retribuzione
inferiore a lire 370.000, sono riliquidate su tale misura  minima  di
retribuzioni. 
  Ai titolari di rendite per inabilita' permanente di grado superiore
al dieci e inferiore al sedici per  cento  conseguenti  ad  infortuni
avvenuti in data anteriore all'entrata in vigore delle presenti norme
si applica il disposto contenuto nell'articolo 24, quarto comma,  del
citato regio decreto n. 1765 del 1935 come modificato dalla  presente
legge. 
  Le rendite liquidate ai sensi degli articoli 2, 3 e 4  della  legge
20 febbraio 1950, n. 64, e successive  modificazioni,  per  infortuni
avvenuti e malattie professionali manifestatesi  anteriormente  al  1
luglio  1962,  sono  riliquidate  in  base  alla  retribuzione  annua
convenzionale di cui all'articolo  12,  lettera  b),  della  presente
legge. 
  Le aliquote della retribuzione da considerare per le riliquidazioni
e rivalutazioni di cui ai precedenti commi del presente articolo sono
quelle previste nella tabella allegata alla legge 3  marzo  1949,  n.
52, modificata dalla legge 3 aprile 1958, n. 399. 
  Nei casi nei quali la rendita  originaria  si  stata  liquidate  su
retribuzione convenzionale stabilita ai sensi  dell'articolo  40  del
regio decreto 17 agosto 1935, numero 1765, la rendita e'  riliquidata
sulla base della corrispondente retribuzione convenzionale in  vigore
al 31 dicembre 1961; in mancanza di tale  retribuzione  convenzionale
la rendita sara' riliquidata considerando come retribuzione effettiva
la retribuzione convenzionale in base alla quale e'  stata  liquidata
la rendita originaria.