Art. 18. Le nuove aliquote di retribuzione di cui ai precedenti articoli 6 e 7 si applicano, con effetto dalle date indicate negli articoli stessi e nel successivo articolo 29, alle rendite liquidate ai sensi del regio decreto 17 agosto 1935, n. L 1765 e della legge 20 febbraio 1950, n. 64, in corso di godimento a tali date. Gli assegni per assistenza personale continuativa liquidati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, o dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, sono riliquidati nelle nuove misure rispettamente indicate nei precedenti articoli 5 e 12.