Art. 18. 
 
  Le nuove aliquote di retribuzione di cui ai precedenti articoli 6 e
7 si applicano, con effetto dalle date indicate negli articoli stessi
e nel successivo articolo 29, alle rendite  liquidate  ai  sensi  del
regio decreto 17 agosto 1935, n. L 1765 e  della  legge  20  febbraio
1950, n. 64, in corso di godimento a tali date. 
  Gli  assegni  per  assistenza  personale   continuativa   liquidati
anteriormente all'entrata in vigore della presente  legge,  ai  sensi
dell'articolo 24 del  regio  decreto  17  agosto  1935,  n.  1765,  o
dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, sono riliquidati
nelle nuove misure rispettamente indicate nei precedenti articoli 5 e
12.