Art. 19. 
 
  Con decorrenza dal 1 luglio 1962, agli invalidi per infortunio  sul
lavoro o malattia professionale nell'industria, gia' indennizzati  ai
sensi della legge 31 gennaio 1904, n. 51,  e  del  regio  decreto  13
maggio 1929, n. 929, sono concessi i  seguenti  assegni  continuativi
mensili: 
    con grado di inabilita' dal 50 al 79 per cento,  se  titolari  di
rendita vitalizia, lire 8.000; 
    con grado di inabilita'; dal 60 al 79 per cento, se liquidati  in
capitale, lire 6.000; 
    con grado di inabilita' dall'80 all'89 per cento, lire 16.000; 
    con grado di inabilita' dal 90 al 100 per cento, lire 25.000: 
    con grado di inabilita' 100 per cento, nei  casi  nei  quali  sia
indispensabile  una  assistenza  personale  continuativa,   a   norma
dell'articolo 24 del  regio  decreto  17  agosto  1935,  L.  1765,  e
successive modificazioni, lire 40.000. 
  Gli assegni di cui al precedente comma  sostituiscono  e  assorbono
fino a concorrenza, dei  loro  importi  ogni  altro  assegno  mensile
corrisposto   anche   sotto   diversa   denominazione   dall'Istituto
assicuratore.