Art. 2. 
 
  L'art 6 del regio decreti 17 agosto 1935,  n.  1765,  e  successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  "I datori di lavoro soggetti alle presenti norme sono le persone  e
gli enti privati o pubblici, compresi lo Stato e gli Enti locali, che
nell'esercizio delle  attivita'  previste  dall'articolo  1  occupano
persone tra quelle indicate nell'articole 18. 
  Agli effetti delle presenti  norme  sono,  inoltre,  considerati  i
datori di lavoro: 
    le societa' cooperative e ogni altro tipo di  societa'  anche  di
fatto, comunque denominati,  costituite  totalmente  o  in  parte  da
prestatori d'opera, nei confronti dei propri soci addetti  ai  lavori
nei modi previsti nel n 7) dell'articolo 18; 
    le compagnie portuali nei confronti dei propri  iscritti  adibiti
alle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito  e  movimento
in genere di merci o di materiali; le carovane di  facchini  e  altri
simili aggregati di lavoratori, nei confronti dei propri componenti; 
    gli armatori delle lievi o coloro che  sono  ritenuti  tal  dalla
legge, nei confronti degli addetti  alle  navigazione  e  alla  pesca
marittima; 
    le societa' concessionarie dei servizi radiotelegrafici di bordo,
nei confronti dei radiotelegrafisti di bordo non assunti direttamente
dagli armatori; 
    le scuole o gli istituti di  istruzione  di  qualsiasi  ordine  e
grado, anche  privati,  nei  quali  gli  alunni  svolgano  esperienze
tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche di  lavoro,  gli  enti
gestori dei corsi di qualificazione o riqualificazione  professionale
o di  addestramento  professionale  anche  aziendali  o  di  cantieri
scuola, nei confronti dei propri allievi o alunni le  case  di  cura,
ospizi, gli ospedali, gli istituti di assistenza e  beneficenza,  nei
confronti dei propri ricoverati o assistiti, nei  limiti  di  cui  al
successivo articolo 3, numero 8); 
    gli istituti e gli stabilimenti di prevenzione  e  di  pena,  nei
confronti dei propri detenuti; 
    gli appaltatori e i concessionari  d  lavoro,  opere  e  servizi,
anche se effettuati per conto dello Stato, di Regioni,  di  Province,
di Comuni o di altri Enti pubblici. 
  Sono considerati datori di  lavoro,  nei  confronti  delle  persone
addette, all'impiego delle macchine, apparecchi  o  impianti,  coloro
che eserciscono le macchine, gli apparecchi o gli impianti o  che  li
facciano esercitare da loro incaricati. 
  Nel caso in cui i prestatori d'opera retribuiti  a  cottimo  da  un
datore  di  lavoro  soggetto  all'obbligo  della   assicurazione   si
avvalgono, col consenso di questi, di altri prestati d'opera da  essi
assunti e pagati, anche l'assicurazione di questi ultimi e' a  carico
del datore di lavoro predetto. 
  L'obbligo assicurativo ricorre per coloro i  quali  direttamente  e
per  proprio   conto   adibiscono   persone   nei   lavori   previsti
dall'articolo 1 quando le persone complessivamente occupate, anche se
non contemporaneamente, siano piu'  di  tre:  si  prescinde  da  tale
limite soltanto se si tratti di  lavori  previsti  dal  primo  e  dal
seconde comma dell'articolo  1  nonche'  di  lavori  di  costruzione,
manutenzione, riparazione, demolizione edilizia eseguiti con  uso  di
impalcature o di ponti fissi o mobili, o di scavo in sotterraneo o di
lavori di qualsiasi genere  eseguiti  con  uso  di  mine,  ovvero  di
servizio  di  vigilanza  privati,  o  di  allevamento,  riproduzione,
custodia di animali, o di allestimento, prova, esecuzione di pubblici
spettacoli, o allestimento, esercizio di parchi di divertimento".