Art. 22. 
 
  Le  disposizioni  di  cui  alla  presente  legge  si  applicano  ai
lavoratori di cui alla legge 27 luglio  1962,  n.  1115,  concernente
l'estensione dei benefici previsti dalla legge 12 aprile 1943 n 455 e
successive modificazioni, ai lavoratori colpiti da silicosi associata
a non altre forme morbose  contratte  nelle  miniere  di  carbone  in
Belgio e rimpatriati. 
  Le rendite di infortunio di cui agli  articoli  1  e  3  del  regio
decreto-legge 21 settembre 1931, n.  1555,  ed  alla  Convenzione  30
maggio 1919, resa esecutiva, con decreto del Ministro  della  guerra,
del 14 giugno 1919, in corso di godimento  alla  data  del  1  luglio
1962, erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro  gli
infortuni sul lavoro per conto del lo Stato, sono  riliquidate  sulla
base di un salario annuo di lire 370.000. 
  Qualora, il grado di inabilita' risulti  inferiore  al  sedici  per
cento e' corrisposta, ad estinzione di ogni diritto, una  somma  pari
al valore capitale determinato in base alle tabelle di cui  al  primo
comma dell'articolo 49 del regio decreto 17  agosto  1935,  n.  1765,
della  ulteriore  rendita  spettante,   calcolata   sulla   anzidetta
retribuzione annua di lire 370.000. 
  Restano assorbiti i miglioramenti derivanti dalla legge  18  aprile
1950, n. 243 ed ogni altro assegno  indennita',  a  qualsiasi  titolo
corrisposti.