Art. 23. 
 
  La misura della rendita di inabilita',  da  malattia  professionale
puo' essere riveduta, su richiesta del titolare della rendita  o  per
disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o  di
aumento  dell'attitudine  ai  lavoro  ed  in  genere  in  seguito   a
modificazioni delle condizioni fisiche  del  titolare  della  rendita
purche', quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dalla
malattia professionale che ha  dato  luogo  alla  liquidazione  della
rendita. La rendita puo' anche essere soppressa nel caso di  recupero
della lattitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile. 
  Il titolare della rendita non puo' rifiutarsi  di  sottostare  alle
visite di controllo che siano disposte, ai fini del comma precedente,
dall'Istituto  assicuratore.   In   caso   di   rifiuto,   l'Istituto
assicuratore puo' disporre la sospensione del pagamento di  tutta  la
rendita o di parte di essa. 
  La prima revisione puo' aver luogo solo dopo che sia  trascorso  un
anno dalla data della manifestazione della malattia e dopo almeno sei
mesi da quella  della  costituzione  della  rendita.  Ciascuna  delle
successive revisioni non puo' aver luogo a distanza inferiore  ad  un
anno dalla precedente,  mentre  l'ultima  puo'  aversi  soltanto  per
modificazioni avvenute  entro  il  termine  di  quindici  anni  dalla
costituzione della rendita. 
  La relativa domanda deve esserci proposta a pena di  decadenza  non
oltre una anno dalla scadenza del termine di quindici, anni di cui al
comma precedente.