Art. 24. 
 
  Le  disposizioni  della  presente  legge  si  applicano  anche   ai
dipendenti dello Stato e  delle  Aziende,  autonome  di  Stato,  agli
addetti alla navigazione marittima ed alla pesca  marittima,  nonche'
ai detenuti e alle categorie in genere assicurate nei  modi  previsti
dall'articolo 48 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765. 
  Per l'assicurazione delle persone contemplate dall'articolo  3,  n.
5, lo Stato puo' provvedere ai sensi dell'ultimo comma  dell'articolo
48 sopra citato.