Art. 24. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai dipendenti dello Stato e delle Aziende, autonome di Stato, agli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima, nonche' ai detenuti e alle categorie in genere assicurate nei modi previsti dall'articolo 48 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765. Per l'assicurazione delle persone contemplate dall'articolo 3, n. 5, lo Stato puo' provvedere ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 48 sopra citato.