Art. 25. Alla copertura degli oneri derivanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per la gestione industria dall'applicazione della presente legge si provvede con una addizionale sui premi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti per l'anno 1962 e per gli anni successivi, fin quando non sara' emanata e sara' entrata in vigore una tariffa dei premi che consideri anche la copertura degli oneri predetti. Per l'anno 1962 l'addizionale di cui sopra e' fissata nella misura del 10 per cento dell'importo totale dei premi; per gli anni successivi essa sara' determinata di anno in anno in relazione all'effettivo fabbisogno, Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in misura non superiore al 20 per cento. I fondi introitati con l'applicazione dell'addizionale suddetta sono esenti da ogni prelevamento di di aliquote per contribuzione, a favore di enti pubblici o privati, previste da disposizioni legislative in vigore.