Art. 25. 
 
  Alla copertura degli oneri  derivanti  all'Istituto  nazionale  per
l'assicurazione contro gli  infortuni  sul  lavoro  per  la  gestione
industria dall'applicazione della presente legge si provvede con  una
addizionale sui premi dell'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
lavoro e le malattie professionali dovuti per l'anno 1962 e  per  gli
anni successivi, fin quando non sara'  emanata  e  sara'  entrata  in
vigore una tariffa dei premi che consideri anche la  copertura  degli
oneri predetti. 
  Per l'anno 1962 l'addizionale di cui sopra e' fissata nella  misura
del 10  per  cento  dell'importo  totale  dei  premi;  per  gli  anni
successivi essa sara'  determinata  di  anno  in  anno  in  relazione
all'effettivo fabbisogno, Con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, in misura non superiore al 20 per cento. 
  I fondi introitati  con  l'applicazione  dell'addizionale  suddetta
sono esenti da ogni prelevamento di di aliquote per contribuzione,  a
favore  di  enti  pubblici  o  privati,  previste   da   disposizioni
legislative in vigore.