Art. 27. 
 
  Ai maggiori oneri, che derivano  dall'applicazione  della  presente
legge alla gestione assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali  in  agricoltura,  sara'  provveduto  mediante
anticipo da Parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione  contro
gli infortuni sul lavoro delle somme occorrenti,  da  recuperarsi  in
sede di determinazione del fabbisogno annuo. 
  Le eventuali variazioni in aumento o in  diminuzione  della  misura
del contributo saranno stabilite per gli esercizi di  competenza;  in
relazione alle risultanze e i fabbisogno della gestione, con delibera
del  Consiglio  di  amministrazione   dell'istituto   nazionale   per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,  da  approvarsi  con
decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza, sociale. 
  Tale contributo  e'  commisurato  all'estimo  catastale  dei  fondi
rustici, ed e' iscritto nei ruoli della imposta fondiaria,  ai  sensi
dell'articolo 3, comma primo, della legge 16 giugno 1939, n.  942,  e
riscosso in addizionale all'imposta stessa.