Art. 27. Ai maggiori oneri, che derivano dall'applicazione della presente legge alla gestione assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in agricoltura, sara' provveduto mediante anticipo da Parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle somme occorrenti, da recuperarsi in sede di determinazione del fabbisogno annuo. Le eventuali variazioni in aumento o in diminuzione della misura del contributo saranno stabilite per gli esercizi di competenza; in relazione alle risultanze e i fabbisogno della gestione, con delibera del Consiglio di amministrazione dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza, sociale. Tale contributo e' commisurato all'estimo catastale dei fondi rustici, ed e' iscritto nei ruoli della imposta fondiaria, ai sensi dell'articolo 3, comma primo, della legge 16 giugno 1939, n. 942, e riscosso in addizionale all'imposta stessa.