Art. 3. 
 
  L'articolo 18 del regio decreto 17  agosto  1935,  numero  1765,  e
successive modificazioni e' sostituito seguente: 
  "Sono compresi nell'assicurazione: 
    1) coloro che in modo permanente o  avventizio  prestano  e  alle
dipendenze, e sotto, la direzione altrui  opera  manuale  retribuita,
qualunque sia la forma di retribuzione; 
    2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui  al  precedente
n.   1),   anche   senza   partecipare   materialmente   al   lavoro,
sovraintendono al lavoro di altri; 
    3) gli artigiani che prestano abitualmente  opera  manuale  nelle
rispettive imprese ma solo quando ricorra l'obbligo assicurativo  nei
confronti dei propri dipendenti; 
    4) gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge; 
    5) gli insegnanti  e  gli  alunni  delle  scuole  o  istituti  di
istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che  attendano
ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche,  o  che
svolgono esercitazioni di lavoro; gli istruttori e  gli  allievi  dei
corsi  di  qualificazione  e  riqualificazione  professionale  o   di
addestramento professionale anche aziendali, o dei  cantieri  scuola,
comunque istituiti o gestiti, nonche' i preparatori, gli  inservienti
e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o  di
lavoro; 
    6)  il  coniuge,  i  figli,  anche  naturali  od  adottivi,   gli
affiliati, gli affidati, gli altri parenti e gli affini dei datore di
lavoro che prestano con o senza, retribuzionci alle di lui dipendenze
opera: manuale, ed anche  non  manuale  alle  condizioni  di  cui  al
precedente n. 2); 
    7) i soci delle cooperative e di ogni  altro  tipo  di  societa',
anche di fatto, comunque  denominata,  costituita  od  esercitata,  i
quali prestino opera manuale oppure non manuale  alle  condizioni  di
cui al precedente n. 2); 
    8) i ricoverati in case di  cura,  in  ospizi,  in  ospedali,  in
istituto di assistenza e beneficenza quando, per il servizio  interno
degli istituti o per attivita' occupazionali, siano  addetti  ad  uno
dei lavori indicati nell'articolo 1,  nonche'  i  loro  istruttori  o
sovraintendenti nelle attivita' stesse; 
    9) i detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione  o  di
pena, quando, per il servizio interno degli istituti o stabilimenti o
per attivita' occupazionale, siano  addetti  ad  uno  dei  lavoratori
indicati nell'articolo 1, nonche' i loro istruttori o sovraintendenti
nelle attivita' stesse. 
  Per i lavoratori a domicilio si  applicano  le  disposizioni  della
legge 13 marzo 1958, n. 264 e del regolamento approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1959, n. 1.259. 
  Per quanto riguarda  la  navigazione  e  la  pesca,  sono  compresi
nell'assicurazione i componenti dell'equipaggio, comunque retribuiti,
delle navi o galleggianti anche se esercita scopo di diporto. 
  Sono anche compresi i sacerdoti, i religiosi  e  le  religione  che
prestino  opera  retribuita  manuale,  ed  anche  non  manuale   alle
condizioni di cui al precedente  n.  21,  alle  dipendenze  di  terzi
diversi  dagli  enti  ecclesiastici  e  delle  associazioni  e   case
religiose di cui all'articolo 29, lettere a)  e  b),  del  Concordato
tra,  la  Santa  Sede  e  l'Italia,  anche  se  le  modalita'   delle
prestazioni di lavoro siano pattuite direttamente tra  il  datore  di
lavoro e l'ente cui appartengono le  religiose  o  i  religiosi  o  i
sacerdoti occupati e se la remunerazione delle prestazioni stesse sia
versata dal datore di lavoro all'ente predetto".