Art. 3. L'articolo 18 del regio decreto 17 agosto 1935, numero 1765, e successive modificazioni e' sostituito seguente: "Sono compresi nell'assicurazione: 1) coloro che in modo permanente o avventizio prestano e alle dipendenze, e sotto, la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione; 2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente n. 1), anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri; 3) gli artigiani che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese ma solo quando ricorra l'obbligo assicurativo nei confronti dei propri dipendenti; 4) gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge; 5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgono esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione e riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonche' i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro; 6) il coniuge, i figli, anche naturali od adottivi, gli affiliati, gli affidati, gli altri parenti e gli affini dei datore di lavoro che prestano con o senza, retribuzionci alle di lui dipendenze opera: manuale, ed anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2); 7) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di societa', anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2); 8) i ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedali, in istituto di assistenza e beneficenza quando, per il servizio interno degli istituti o per attivita' occupazionali, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'articolo 1, nonche' i loro istruttori o sovraintendenti nelle attivita' stesse; 9) i detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena, quando, per il servizio interno degli istituti o stabilimenti o per attivita' occupazionale, siano addetti ad uno dei lavoratori indicati nell'articolo 1, nonche' i loro istruttori o sovraintendenti nelle attivita' stesse. Per i lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 264 e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1959, n. 1.259. Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi nell'assicurazione i componenti dell'equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se esercita scopo di diporto. Sono anche compresi i sacerdoti, i religiosi e le religione che prestino opera retribuita manuale, ed anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 21, alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e delle associazioni e case religiose di cui all'articolo 29, lettere a) e b), del Concordato tra, la Santa Sede e l'Italia, anche se le modalita' delle prestazioni di lavoro siano pattuite direttamente tra il datore di lavoro e l'ente cui appartengono le religiose o i religiosi o i sacerdoti occupati e se la remunerazione delle prestazioni stesse sia versata dal datore di lavoro all'ente predetto".