Art. 30. 
 
  Nei  limiti  dei  principi   che   presiedono   alla   legislazione
previdenziale vigente, il Governo della Repubblica, su  proposta  del
Ministro per il lavoro  e  la  previdenza  sociale,  e'  delegato  ad
emanare, entro an anno dalla entrata in vigore della presente  legge,
norme  con  le  quali,  anche  per  quanto  attiene  ai  sistemi   di
finanziamento  e  di  erogazione  ed   all'attivita'   amministrativa
finanziaria degli enti e degli istituti preposti  alla  assicurazione
obbligatoria  contro  gli  infortunio  sul  lavoro  e   le   malattie
professionali, si stabiliscano  modifiche,  correzioni,  ampliamenti,
ed, ove occorra, soppressioni delle norme  vigenti,  riordinandole  e
riunendole in un solo provvedimento legislativo. 
  Ogni innovazione, ferme le condizioni di cui  al  primo  comma  del
presente articolo, dovra'  tendere  a  conseguire  una  piu'  precisa
determinazione del campo di applicazione, una maggiore  speditezza  e
semplicita' nelle procedure  amministrative,  piu'  idonei  controlli
sugli obblighi assicurativi, piu'  efficaci  sanzioni  nei  confronti
degli inadempienti, nonche' alla  revisione  dei  criteri  valutativi
delle inabilita' e al miglioramento delle prestazioni in  favore  dei
colpiti da infortunio sui lavoro o da malattia  professionale  e  dei
loro superstiti. 
  Le norme delegate non possono disporre comunque la diminuzione o il
peggioramento delle prestazioni previste dall'ordinamento  attuale  a
favore dei beneficiari della assicurazione. 
  Le norme di cui al presente articolo saranno emanate previo  parere
di una Commissione parlamentare composta di nove senatori e  di  nove
deputati,   in   rappresentanza   proporzionale   dei   vari   gruppi
parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere.