Art. 31. 
 
  Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro
e la previdenza sociale, e' delegato ad emanare, entro un anno  dalla
entrata in vigore della presente legge, norme intese  a  disciplinare
l'istituto dell'infortunio in itinere in maniera che  siano  compresi
nella tutela assicurativa gli eventi occorsi al lavoratore durante il
percorso di andata e ritorno dal  luogo  di  residenza  a  quello  di
lavoro salvo il caso di  interruzione  o  deviazione  per  motivi  di
interesse personale o, comunque, indipendenti dai lavoro. 
  Con le stesse norme saranno, analogamente, disciplinati i  casi  di
infortunio occorsi durante il trasferimento alla localita' di  lavoro
o durante il ritorno  di  lavoratori  ingaggiati  per  attivita',  da
svolgere in localita'  distanti  dalle  loro  residenze,  purche'  il
normale o prestabilito itinerario di andata  e  di  ritorno  non  sia
stato aiutato o interrotto, se non per necessita' essenziali. 
  Alla spesa relativa  alla  applicazione  delle  norme  suddette  si
provvedera'    mediante    una     addizionale     sui     contributi
dell'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali, da determinarsi e da ripartirsi  nelle  misure  e  nei
modi che saranno stabiliti con le norme stesse. 
  Le norme di cui al presente articolo saranno emanate previo  parere
della Commissione parlamentare di cui all'articolo precedente. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 19 gennaio 1963 
 
                                SEGNI 
 
                                               FANFANI - BERTINELLI - 
                                                TREMELLONI - LA MALFA 
 
Visto, il Guardasigilli: BOSCO