Art. 4. Il datore di lavoro e' obbligato a corrispondere al lavoratore infortunato l'intera retribuzione per la giornata nella quale e' avvenuto l'infortunio e il 60 per conto della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste dai contratti collettivi o individuali di lavoro, per i giorni successivi fino a quando sussiste la carenza dell'assicurazione.