Art. 4. 
 
  Il datore di lavoro e'  obbligato  a  corrispondere  al  lavoratore
infortunato l'intera retribuzione per  la  giornata  nella  quale  e'
avvenuto l'infortunio e il 60 per conto  della  retribuzione  stessa,
salvo  migliori  condizioni  previste  dai  contratti  collettivi   o
individuali di lavoro, per i giorni successivi fino a quando sussiste
la carenza dell'assicurazione.