Art. 5. L'articolo 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguente: "Agli effetti del presente decreto deve ritenersi inabilitata permanente assoluta la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro. Deve ritenersi inabilita' permanente parziale la conseguenza, di un infortunio o di una malattia professionale la quale diminuisca in parte ma essenzialmente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro. Quando sia, accertato che dall'infortunio o dalla malattia professionale sia derivata una, inabilita' permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento per i casi di infortunio e al venti per cento per i casi di malattia professionale sara' corrisposta con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione della indennita' per inabilita' temporanea, una rendita di inabilita' rapportata al grado della inabilita' stessa sulla base delle seguenti aliquote della retribuzione e' calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42: 1) per inabilita' di grado dall'undici per cento al sessanta per cento, aliquota crescente col grado della inabilita', come dall'allegata, tabella dal cinquanta per cento al sessanta per cento; 2) per inabilita' di grado dal sessantuno per cento al settantanove per cento, aliquota pari al grado di inabilita': 3) per inabilita' dall'ottanta per cento al cento per cento, aliquota pari al cento per cento. Le rendite mensili sono arrotondate alla decina piu' prossima: per eccesso quelle eguali o superiori alla frazione di lire cinque, per difetto quelle inferiori a detta frazione. Qualora, dopo la scadenza del decennio dalla costituzione della rendita, il grado di inabilita' permanente residuato all'infortunato risulti determinato in maniera definitiva nella misura superiore al dieci e inferiore al sedici per cento, e' corrisposta, ad estinzione di ogni diritto, una somma pari al valore capitale (determinato in base alle tabelle di cui al primo comma dell'articolo 49 del presente decreto) dell'ulteriore rendita spettante, calcolata sul limite minimo di retribuzione annua ai sensi del terzo comma, dell'articolo 30 del presente decreto, applicabile al momento della liquidazione di tale somma. Nei casi di invalidita' permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella allegata tabella, nei quali sia, indispensabile una assistenza personale continuativa, la rendita e' integrata da un assegno mensile di lire 35.000 per tutta la durata di detta assistenza. Non si fa luogo all'integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata o direttamente dallo istituto assicuratore in luogo di ricovero o da altri Enti. Il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro causato da infortunio o da malattia professionale, quando risulti aggravato da inabilita' preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da altri infortuni non contemplati dal presente decreto o dalle successive disposizioni integrative, deve essere rapportato con alla attitudine al lavoro normale, tua a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilita'. Il rapporto e' espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado di attitudine al lavoro preesistente e il numeratore la differenza tra questa e il grado di attitudine residuata dopo l'infortunio. Se l'infortunato ha moglie e figli, solo moglie o solo figli aventi i requisiti di vari ai numeri 1) e 2) dell'articolo 27 la rendita e' aumentata di un ventesimo per la moglie e per ciascun figlio. Tali quote integrative della rendita sono corrisposte anche nel caso in cui l'infortunio sia occorso ad una donna; a tale effetto, per quanto riguarda il coniuge, dovranno ricorrere le condizioni di cui al secondo e terzo comma del n. 1) dell'articolo 27. Le quote integrative della rendita seguono le variazioni della rendita e cessano in ogni caso con questa, qualora non siano cessate prima per il decesso della persona per la quale furono costituite o per il raggiungimento del diciottesimo anno per i figli, salvo il caso dei figli inabili al lavoro per difetto di mente o di corpo. Nel regolamento saranno stabiliti i criteri per determinare i gradi della inabilita' permanente parziale. In caso di nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilita' permanente, nel quale si abbia concorso fra quest'ultima inabilita' e quella che ha dato luogo alla liquidazione della rendita riscattata, si procede secondo il criterio stabilito dall'articolo 11 del regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, e dall'articolo 52, primo comma, del regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200".