Art. 5. 
 
  L'articolo 24  del  regio  decreto  17  agosto  1935,  n.  1765,  e
successive modificazioni, e' sostituito dai seguente: 
  "Agli effetti  del  presente  decreto  deve  ritenersi  inabilitata
permanente assoluta la conseguenza di un infortunio o di una malattia
professionale la quale  tolga  completamente  e  per  tutta  la  vita
l'attitudine al lavoro. Deve ritenersi inabilita' permanente parziale
la conseguenza, di un infortunio o di una malattia  professionale  la
quale diminuisca in parte ma  essenzialmente  e  per  tutta  la  vita
l'attitudine al lavoro. 
  Quando  sia,  accertato  che  dall'infortunio  o   dalla   malattia
professionale sia derivata una, inabilita' permanente tale da ridurre
l'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento  per  i
casi di infortunio e al venti  per  cento  per  i  casi  di  malattia
professionale sara' corrisposta con effetto dal giorno  successivo  a
quello della cessazione della indennita' per  inabilita'  temporanea,
una rendita di inabilita' rapportata al grado della inabilita' stessa
sulla base delle seguenti aliquote della  retribuzione  e'  calcolata
secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42: 
    1) per inabilita' di grado dall'undici per cento al sessanta  per
cento,  aliquota  crescente  col   grado   della   inabilita',   come
dall'allegata, tabella dal cinquanta per cento al sessanta per cento; 
    2)  per  inabilita'  di  grado  dal  sessantuno  per   cento   al
settantanove per cento, aliquota pari al grado di inabilita': 
    3) per inabilita' dall'ottanta per  cento  al  cento  per  cento,
aliquota pari al cento per cento. 
  Le rendite mensili sono arrotondate alla decina piu' prossima:  per
eccesso quelle eguali o superiori alla frazione di lire  cinque,  per
difetto quelle inferiori a detta frazione. 
  Qualora, dopo la scadenza del  decennio  dalla  costituzione  della
rendita, il grado di inabilita' permanente residuato  all'infortunato
risulti determinato in maniera definitiva nella misura  superiore  al
dieci e inferiore al sedici per cento, e' corrisposta, ad  estinzione
di ogni diritto, una somma pari al valore  capitale  (determinato  in
base alle tabelle di cui al primo comma dell'articolo 49 del presente
decreto)  dell'ulteriore  rendita  spettante,  calcolata  sul  limite
minimo di retribuzione annua ai sensi del terzo comma,  dell'articolo
30 del presente decreto, applicabile al momento della liquidazione di
tale somma. 
  Nei  casi  di  invalidita'  permanente   assoluta   conseguente   a
menomazioni  elencate  nella  allegata  tabella,   nei   quali   sia,
indispensabile una assistenza personale continuativa, la  rendita  e'
integrata da un assegno mensile di lire 35.000 per tutta la durata di
detta  assistenza.  Non   si   fa   luogo   all'integrazione   quando
l'assistenza personale sia esercitata o direttamente  dallo  istituto
assicuratore in luogo di ricovero o da altri Enti. 
  Il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro  causato
da infortunio o da malattia professionale, quando  risulti  aggravato
da inabilita' preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da
altri  infortuni  non  contemplati  dal  presente  decreto  o   dalle
successive disposizioni integrative, deve essere rapportato con  alla
attitudine al lavoro normale, tua a quella ridotta per effetto  delle
preesistenti inabilita'. Il rapporto e' espresso da una  frazione  in
cui  il  denominatore  indica  il  grado  di  attitudine  al   lavoro
preesistente e il numeratore la differenza tra questa e il  grado  di
attitudine residuata dopo l'infortunio. 
  Se l'infortunato ha moglie e figli, solo moglie o solo figli aventi
i requisiti di vari ai numeri 1) e 2) dell'articolo 27 la rendita  e'
aumentata di un ventesimo per la moglie e per ciascun figlio. 
  Tali quote integrative della rendita  sono  corrisposte  anche  nel
caso in cui l'infortunio sia occorso ad una donna;  a  tale  effetto,
per quanto riguarda il coniuge, dovranno ricorrere le  condizioni  di
cui al secondo e terzo comma del n. 1) dell'articolo 27. 
  Le quote integrative della  rendita  seguono  le  variazioni  della
rendita e cessano in ogni caso con questa, qualora non siano  cessate
prima per il decesso della persona per la quale furono  costituite  o
per il raggiungimento del diciottesimo anno per  i  figli,  salvo  il
caso dei figli inabili al lavoro per difetto di mente o di corpo. 
  Nel regolamento saranno stabiliti i criteri per determinare i gradi
della inabilita' permanente parziale. 
  In caso di nuovo  infortunio  indennizzabile  con  una  rendita  di
inabilita' permanente, nel quale si abbia concorso  fra  quest'ultima
inabilita' e quella che ha dato luogo alla liquidazione della rendita
riscattata, si procede secondo il criterio stabilito dall'articolo 11
del regio decreto 15 dicembre 1936,  n.  2276,  e  dall'articolo  52,
primo comma, del regolamento approvato con regio decreto  25  gennaio
1937, n. 200".