Art. 6. A decorrere dal 1 luglio 1965 per il calcolo delle rendite per inabilita' permanente, a norma del secondo comma dell'articolo 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 e successive modificazioni, nonche' dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, si applica la tabella delle aliquote di retribuzione allegata alla presente legge. Da tale data saranno riliquidate tutte le rendite in godimento in base alle nuove aliquote di retribuzione di cui al comma precedente.