Art. 6. 
 
  A decorrere dal 1 luglio 1965 per  il  calcolo  delle  rendite  per
inabilita' permanente, a norma del secondo comma dell'articolo 24 del
regio decreto 17 agosto 1935, n.  1765  e  successive  modificazioni,
nonche' dell'articolo 2 della legge  20  febbraio  1950,  n.  64,  si
applica la tabella  delle  aliquote  di  retribuzione  allegata  alla
presente legge. 
  Da tale data saranno riliquidate tutte le rendite in  godimento  in
base alle nuove aliquote di retribuzione di cui al comma precedente.