Art. 7. 
 
  Il primo periodo del primo comma dell'articolo 27 del regio decreto
17 agosto 1935, n. 1765, e successive modifiche,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a  favore  dei
superstiti sotto indicati una rendita nella misura di  cui  ai  commi
seguenti, ragguagliata ad una rendita corrispondente all'ottanta  per
cento della retribuzione  calcolata  secondo  le  disposizioni  degli
articoli da 39 a 42: ". 
  A decorrere dal 1 luglio 1965 la rendita di cui al comma precedente
sara' ragguagliata al cento per cento  della  retribuzione  calcolata
secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42.