Art. 7. Il primo periodo del primo comma dell'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modifiche, e' sostituito dal seguente: "Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai commi seguenti, ragguagliata ad una rendita corrispondente all'ottanta per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42: ". A decorrere dal 1 luglio 1965 la rendita di cui al comma precedente sara' ragguagliata al cento per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42.