Art. 9. 
 
  Il terzo comma dell'articolo 39 del regio decreto 17  agosto  1935,
n. 1765, e  successive  modificazioni,  e'  sostituito  dai  seguenti
commi: 
  "In ogni caso la retribuzione  annua  e'  computata  da  un  minimo
corrispondente a trecento volte  la  retribuzione  media  giornaliera
diminuita del  trenta  per  cento  ad  un  massimo  corrispondente  a
trecento volte la retribuzione media giornaliera aumentata del trenta
per cento. A questo effetto, la  retribuzione  media  giornaliera  e'
fissata per ogni triennio, non oltre i tre messi dalla  scadenza  del
triennio stesso, con decreto del Ministro per  il  lavoro  e  per  la
previdenza sociale di concerto con il Ministro per il  tesoro,  sulle
retribuzioni assunte a base della liquidazione della  indennita'  per
inabilita' temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti o  da
malattie professionali manifestatesi nell'anno precedente e  definiti
nell'esercizio stesso,  sempreche'  sia  intervenuta,  rispetto  alla
retribuzione   media   giornaliera   precedentemente   fissata,   una
variazione in misura, non inferiore al 10 per cento. Le variazioni in
misura inferiore al 10 per cento intervenute nel corso di un triennio
si computano con quelle verificatesi nel triennio successivo, per  la
determinazione della retribuzione media giornaliera. 
  Per i componenti lo Stato maggiore della  navigazione  marittima  e
della  pesca  marittima  la  retribuzione  massima   risultante   dal
precedente comma e' aumentata, del 44 per cento per  i  comandanti  e
per i capi macchinisti, del 22 per cento per  i  primi  ufficiali  di
coperta e di macchina e dell'11 per cento per gli altri ufficiali. 
  Le rendite in corso  di  godimento  alla  data  di  emanazione  del
decreto  interministeriale  di  cui  al  presente  articolo   saranno
riliquidate, con effetto da tale data,  su  retribuzioni  variate  in
relazione alle accertate variazioni salariali considerate dal decreto
stesso". 
  Per il triennio dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1965 i limiti  della
retribuzione annua di cui al presente articolo sono,  nel  massimale,
di   lire   seicentocinquemila   e,    nel    minimale,    di    lire
trecentosettantamila.