Art. 9. Il terzo comma dell'articolo 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti commi: "In ogni caso la retribuzione annua e' computata da un minimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera diminuita del trenta per cento ad un massimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera aumentata del trenta per cento. A questo effetto, la retribuzione media giornaliera e' fissata per ogni triennio, non oltre i tre messi dalla scadenza del triennio stesso, con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sulle retribuzioni assunte a base della liquidazione della indennita' per inabilita' temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti o da malattie professionali manifestatesi nell'anno precedente e definiti nell'esercizio stesso, sempreche' sia intervenuta, rispetto alla retribuzione media giornaliera precedentemente fissata, una variazione in misura, non inferiore al 10 per cento. Le variazioni in misura inferiore al 10 per cento intervenute nel corso di un triennio si computano con quelle verificatesi nel triennio successivo, per la determinazione della retribuzione media giornaliera. Per i componenti lo Stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima la retribuzione massima risultante dal precedente comma e' aumentata, del 44 per cento per i comandanti e per i capi macchinisti, del 22 per cento per i primi ufficiali di coperta e di macchina e dell'11 per cento per gli altri ufficiali. Le rendite in corso di godimento alla data di emanazione del decreto interministeriale di cui al presente articolo saranno riliquidate, con effetto da tale data, su retribuzioni variate in relazione alle accertate variazioni salariali considerate dal decreto stesso". Per il triennio dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1965 i limiti della retribuzione annua di cui al presente articolo sono, nel massimale, di lire seicentocinquemila e, nel minimale, di lire trecentosettantamila.