Art. 2. Il numero complessivo dei posti della tabella organica degli operai permanenti dell'Amministrazione civile dell'interno, di cui all'articolo 62, secondo e terzo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, e' aumentato delle unita' previste nella tabella C allegata alla legge 13 maggio 1961, n. 469. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 10 gennaio 1963 SEGNI FANFANI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: BOSCO