Art. 2.

  Il numero complessivo dei posti della tabella organica degli operai
permanenti   dell'Amministrazione   civile   dell'interno,   di   cui
all'articolo  62, secondo e terzo comma, della legge 5 marzo 1961, n.
90,  e' aumentato delle unita' previste nella tabella C allegata alla
legge 13 maggio 1961, n. 469.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 10 gennaio 1963

                                SEGNI

                                                    FANFANI - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO