IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente la istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto l'art. 76 della Costituzione; Visto l'art. 87, comma V, della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per i lavori pubblici e per i trasporti; Decreta: Art. 1. Sono considerate esercenti in via esclusiva o principale le attivita' di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ai fini dell'applicazione del n. 1) dell'art. 4 della stessa legge: 1) le imprese costituite in forma di societa' che hanno secondo l'atto costitutivo e lo statuto vigenti alla data del 31 dicembre 1961 per oggetto sociale esclusivamente le attivita' previste al primo comma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643; 2) le Imprese in qualsiasi forma costituite non contemplate al precedente n. 1) per le quali si verificano almeno due delle seguenti condizioni: a) che il valore dei beni destinati alle attivita' di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sia superiore alla meta' del valore di tutti i beni, secondo le risultanze del bilancio al 31 dicembre 1961; b) che il ricavo lordo delle attivita' previste dal primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sia superiore alla meta' del ricavo lordo totale secondo le risultanze del bilancio ai 31 dicembre 1961; c) che il personale adibito alle attivita' di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sia superiore al terzo del personale totale alla data del 31 dicembre 1961. Per le imprese non tenute alla formazione del bilancio, ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 191, i dati di cui alle lettere a) e b) possono desumersi dalle scritture contabili ed in mancanza da altri elementi.