Art. 10. Ai sensi del n. 5) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, le concessioni richieste dagli enti interessati possono essere rilasciate dall'Enel, previa autorizzazione del Ministro per l'industria ed il commercio e con l'osservanza di quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, in base a capitolato d'oneri tipo approvato dallo stesso Ministro, sentito il parere del Consiglio di Stato, e per gli enti indicati nel terzo comma del n. 5) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sentite le Amministrazioni regionali interessate. Nel capitolato devono essere previsti i diritti ed i doveri dei concessionari nonche' le cause di revoca o di decadenza delle concessioni. Con le stesse modalita' dovranno essere approvati i capitolati difformi dal capitolato tipo. Nei casi di dichiarazione di revoca o di decadenza delle concessioni, il trasferimento delle imprese all'Enel e' disposto con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, sentite per gli enti indicati nel terzo comma del n. 5) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, le Amministrazioni regionali interessate. Nei capitolati di oneri deve essere espressamente previsto che in caso di revoca o di decadenza delle concessioni i beni e i rapporti giuridici attinenti all'impresa sono trasferiti all'Enel alla data del decreto ministeriale di trasferimento conseguente alla dichiarazione di revoca o di decadenza, con le modalita' e con gli indennizzi previsti dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, intendendosi, pero', i valori riferiti alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato prima dell'emanazione del predetto decreto ministeriale.