Art. 10.

  Ai  sensi  del  n.  5)  dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n.
1643,  le concessioni richieste dagli enti interessati possono essere
rilasciate   dall'Enel,   previa   autorizzazione  del  Ministro  per
l'industria  ed  il  commercio  e con l'osservanza di quanto disposto
dagli  articoli  1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15
dicembre  1962,  n. 1670, in base a capitolato d'oneri tipo approvato
dallo  stesso  Ministro,  sentito il parere del Consiglio di Stato, e
per  gli  enti  indicati  nel terzo comma del n. 5) dell'art. 4 della
legge  6 dicembre 1962, n. 1643, sentite le Amministrazioni regionali
interessate.  Nel  capitolato  devono  essere previsti i diritti ed i
doveri  dei  concessionari  nonche' le cause di revoca o di decadenza
delle concessioni.
  Con  le  stesse  modalita'  dovranno  essere approvati i capitolati
difformi dal capitolato tipo.
  Nei   casi   di  dichiarazione  di  revoca  o  di  decadenza  delle
concessioni,  il trasferimento delle imprese all'Enel e' disposto con
decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, sentite per gli
enti  indicati  nel  terzo  comma del n. 5) dell'art. 4 della legge 6
dicembre 1962, n. 1643, le Amministrazioni regionali interessate.
  Nei  capitolati  di oneri deve essere espressamente previsto che in
caso  di  revoca o di decadenza delle concessioni i beni e i rapporti
giuridici  attinenti  all'impresa  sono trasferiti all'Enel alla data
del   decreto   ministeriale   di   trasferimento   conseguente  alla
dichiarazione  di  revoca  o di decadenza, con le modalita' e con gli
indennizzi   previsti   dalla   legge   6  dicembre  1962,  n.  1643,
intendendosi,  pero',  i  valori riferiti alle risultanze dell'ultimo
bilancio   approvato   prima  dell'emanazione  del  predetto  decreto
ministeriale.