Art. 13.

  Le  imprese che intendono produrre energia elettrica per soddisfare
fabbisogni,  previsti  nei loro piani produttivi, con nuovi impianti,
ai sensi del terzo comma del n. 6) dell'art. 4 della legge 6 dicembre
1962,  n.  1643,  devono  chiedere  l'autorizzazione  al Comitato dei
Ministri previsto dall'art. 1 della legge predetta.
  La  domanda  di autorizzazione, contenente la indicazione del tipo,
potenza  ed  ubicazione  dell'impianto, nelle linee di trasporto e di
quant'altro   necessario,   nonche'   dei  piani  produttivi  ai  cui
fabbisogni deve essere destinata l'energia prodotta, e' presentata al
Ministero dell'industria e del commercio.
  La  inosservanza  delle  prescrizioni  dell'atto  di autorizzazione
comporta la revoca dell'autorizzazione stessa.