Art. 13. Le imprese che intendono produrre energia elettrica per soddisfare fabbisogni, previsti nei loro piani produttivi, con nuovi impianti, ai sensi del terzo comma del n. 6) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, devono chiedere l'autorizzazione al Comitato dei Ministri previsto dall'art. 1 della legge predetta. La domanda di autorizzazione, contenente la indicazione del tipo, potenza ed ubicazione dell'impianto, nelle linee di trasporto e di quant'altro necessario, nonche' dei piani produttivi ai cui fabbisogni deve essere destinata l'energia prodotta, e' presentata al Ministero dell'industria e del commercio. La inosservanza delle prescrizioni dell'atto di autorizzazione comporta la revoca dell'autorizzazione stessa.