Art. 14.

  Per  le centrali a recupero di cui al n. 7) dell'art. 4 della legge
6  dicembre  1962,  n. 1643, la domanda di autorizzazione, diretta al
Comitato  dei  Ministri  e  contenente la specifica indicazione delle
esigenze tecniche, deve essere presentata al Ministero dell'industria
e del commercio.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 4 febbraio 1963

                                SEGNI

                                                  FANFANI - COLOMBO -
BOSCO - TREMELLONI
- TRABUCCHI - SULLO
- MATTARELLA

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 febbraio 1963
  Atti del Governo, registro n. 163, foglio n. 44. - VILLA