Art. 4. Per le imprese che non esercitano in via esclusiva o principale le attivita' di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei decreti previsti dal n. 10) dell'art. 4 della legge citata sono indicati i complessi di beni organizzati per l'esercizio delle attivita' elettriche da trasferire all'Enel ed i relativi rapporti giuridici. Per quanto non espressamente previsto nei decreti sopra menzionati relativamente alle modalita' di trasferimento si applicano le norme del presente decreto.