Art. 4.

  Per  le imprese che non esercitano in via esclusiva o principale le
attivita'  di  cui  al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre
1962,  n.  1643,  nei  decreti  previsti dal n. 10) dell'art. 4 della
legge  citata  sono  indicati  i  complessi  di  beni organizzati per
l'esercizio  delle  attivita'  elettriche da trasferire all'Enel ed i
relativi rapporti giuridici.
  Per  quanto non espressamente previsto nei decreti sopra menzionati
relativamente  alle  modalita' di trasferimento si applicano le norme
del presente decreto.