Art. 6.

  I legali rappresentanti delle imprese esercenti le attivita' di cui
al n. 1) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, devono, all'atto della
consegna  dei  beni,  dare  notizia  dei  rapporti giuridici attivi e
passivi    inerenti    alla   gestione   delle   imprese,   indicando
specificamente al rappresentante dell'Enel tutti i rapporti giuridici
pendenti  in  sede  giurisdizione  o contenziosa amministrativa o che
comunque  comportino  adempimenti  entro  termini  di  decadenza o di
prescrizione.
  Qualora  le predette indicazioni non vengano fatte oppure risultino
inesatte  ed incomplete le imprese sono tenute a risarcire l'Enel dei
danni conseguenti.