Art. 6. I legali rappresentanti delle imprese esercenti le attivita' di cui al n. 1) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, devono, all'atto della consegna dei beni, dare notizia dei rapporti giuridici attivi e passivi inerenti alla gestione delle imprese, indicando specificamente al rappresentante dell'Enel tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizione o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione. Qualora le predette indicazioni non vengano fatte oppure risultino inesatte ed incomplete le imprese sono tenute a risarcire l'Enel dei danni conseguenti.